Superbonus 110% Cento
Superbonus 110% Cento: cresce la febbre da “ristrutturare gratis”. Tutti cercano informazioni sui nuovi superbonus 110% previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico).
Superbonus 110% Cento: È in vigore?
Intanto una piccola precisazione, benché le nuove detrazioni fiscali siano state presentate dal Governo sull’altare della parola “gratis” (che tanto piace ai contribuenti). Difficilmente si potrà pensare di poter migliorare l’efficienza energetica o ridurre il rischio sismico senza spendere denaro. Perché per avviare qualsiasi cantiere è necessario un progetto che ha un suo costo e un’impresa che necessita di un acconto.
Ciò premesso, alla domanda “sono già operativi i nuovi superbonus?“. La risposta non può che essere positiva considerato che il Decreto Rilancio è un provvedimento d’urgenza in vigore dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ed i cui effetti durano fino alla pubblicazione della legge di conversione. Cosa significa? Che per spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020 per gli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio, possono già godere della detrazione fiscale al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
Cosa diversa sono i provvedimenti attuativi necessari per optare per la cessione o per lo sconto in fattura. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, come detto, si dovranno attendere certamente:
- Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione (per via telematica) dei dati relativi all’opzione scelta.
- Per l’ecobonus 110%, un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Per la trasmissione dell’asseverazione dei requisiti richiesti e le relative modalità attuative.
- Nel caso di sisma bonus 110%, serve l’attestazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale. Direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Attestazione che può già essere rilasciata sulla base alle disposizioni. Di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare, anche, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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Superbonus 110% Cento: Riqualificazione energetica (Eco bonus)
Detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus). Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio. Con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. (La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
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Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
- La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
- La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Superbonus 110% Cento: Riduzione del rischio sismico (Sisma bonus)
Detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Superbonus 110% Cento: Impianti fotovoltaici (Bonus Fotovoltaico)
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (vedi Sisma bonus ed Eco bonus), spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica (vedi Eco bonus) si riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Introdotta la possibilità per i contribuente che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
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