Ecobonus e Sismabonus al 110%

Ecobonus e sismabonus al 110% con sconto in fattura ed ampia possibilità di cessione del credito fino al 2021. Il Decreto Rilancio, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha potenziato le agevolazioni attualmente esistenti. Per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia.

L’Ecobonus sarà fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici.

ecobonus 110

Ecobonus e Sismabonus al 110%

L’Ecobononus e sismabonus al 110% hanno finalmente ricevuto la conferma ufficiale. Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“. E’, comunque, necessario attendere i provvedimenti attuativi.

Il testo definitivo, non ha effettuato sostanziali modifiche rispetto a quanto già abbiamo spiegato in precedenza. E’ stato quindi, confermato l‘Ecobonous e sismabonus al 110%. Per gli interventi sui condomini e sulle singole unità immobiliari all’interno dei condomini. I lavori sono agevolabili sugli edifici unifamiliari solo se risultano come prima abitazione.

La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici. E installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura. Limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.

  1. Ecobonus e sismabonus al 110% e sconto in fattura

    A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 partirà il bonus del 110% per i lavori in casa. Finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico.

    La detrazione prevista ha l’obiettivo di coprire l’intero importo della spesa sostenuta. Con una “percentuale di ritorno” per il contribuente.

    Il credito d’imposta sarà pari al 110% della spesa sostenuta e troverà applicazione per i lavori in edifici singoli che in condominio.

    Oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura. Accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta alla banca.

L’obiettivo è consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:

  • Anticipando il costo dei lavori, con una successiva cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
    • Cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori che, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.

    Rimane, comunque, la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.

Ecobonus e sismabonus al 110%

La detrazione al 110% non spetta però a tutti.

Si dovrebbe applicare soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

La detrazione con aliquota del 110%, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici non adibiti ad abitazione principale. La detrazione, quindi, non riguarda le seconde case, gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.

Le seconde case possono rientrare nell’agevolazione solo se si trovano all’interno di condomini in cui si stanno effettuando lavori generali di efficientamento energetico.

Quindi, riassumendo, il bonus non riguarda persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione abituale.

Quali interventi sono compresi nell’ecobonus e sismabonus?

Quanto all’Ecobonus, spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:

  • Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microco-generazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Ecobonus e Pannelli Fotovoltaici

L’agevolazione può essere utilizzata anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, che utilizzano la luce del sole per produrre energia. Oltre ad essere una fonte di energia “verde” e rinnovabile, uno dei vantaggi è il significativo risparmio in bolletta per le famiglie.

Come detto, uno dei casi in cui l’Ecobonus viene concesso, infatti, è la realizzazione di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Inclusi nella disposizione sono gli impianti ibridi o geotermici, anche, appunto, abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione prevista per questo genere di interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Viene inoltre  riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

I lavori possono essere poi effettuati anche sugli edifici unifamiliari, con una detrazione su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, riconosciuta anche per quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per quanto riguarda, in particolare, l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e “comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico”, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non consumata.

Colonnine per la Ricarica per i Veicoli Elettrici

L’Ecobonus, però, non copre soltanto i costi di interventi di efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici. Un’altra opportunità contemplata dalla maxi agevolazione è l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

Sismabonus 110%

Ad introdurre il Sismabonus al 110% è il Decreto Rilancio, aumentando l’aliquota della detrazione ordinaria prevista per i lavori antisismici sugli edifici a partire dal 1 luglio 2020 fino alla fine del 2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro, da moltiplicare per il numero di edifici in caso di lavori in condominio.

La detrazione fiscale spetta esclusivamente per i lavori in edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

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