Ecobonus Italia Decreto Rilancio, con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali del 110% che a questo punto attendono solo i due provvedimenti attuativi chiave da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

In questo articolo entreremo nel dettaglio delle disposizioni previste per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

Ecobonus Italia Decreto Rilancio e Superbonus 110%: disposizioni generali

Partiamo dalle disposizioni di natura generale che interessano sia ecobonus che sisma bonus.

I soggetti beneficiari delle detrazioni

Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ecobonus Italia Decreto Rilancio Le unità immobiliari escluse

Ecobonus Italia Decreto Rilancio Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

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