Novità definitive del DL RilancioSuperbonus 110%, ci siamo: dentro demolizioni e ricostruzioni e seconde case! Novità definitive del DL Rilancio

Approvato l’emendamento che modifica il Superbonus: aumentano i beneficiari con inclusione delle seconde case, e gli interventi agevolati. Saranno incluse anche le demolizioni e ricostruzioni. Scendono i tetti di spesa, resta l’operatività fino al 31 dicembre 2021 esclusi gli interventi sugli IACP

Dopo tanto ‘penare’, ce l’abbiamo fatta. La Camera sta per votare la conversione in legge del DL Rilancio. Sarà comprensiva di tutti gli emendamenti approvati. Il voto a Montecitorio avverrà entro mercoledì 8 luglio, con testo ‘blindato’ che poi passerà in Senato per la definitiva conversione in legge. Gli occhi di professionisti tecnici e mondo dell’edilizia, ma non solo, sono ovviamente puntati sul Superbonus 110% (art.119 e seguenti), che in Parlamento ha visto svariate modifiche. Sappiate, poi, che al massimo entro il 18 agosto verranno avverrà l’emanazione tutti i decreti attuativi per partire ufficialmente.

Le modifiche in pillole: ampliato il perimetro del Superbonus, si alle seconde case

  • l’articolo 119, modificato durante l’esame in V Commissione della Camera, introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione). Varrà per misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Valide se sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • estensione del termine di fruizione dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica fino al 30 giugno 2022. Validi per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • la detrazione è prevista inoltre per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Esclusi anche dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore. Nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento;
  • per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari;
  • le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici). La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati. Dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

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