Ecobonus e Sismabonus: La detrazione del 110% delle spese sostenute per tutti quegli interventi che servono a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione del rischio sismico. È quanto prevede il decreto rilancio agli articoli 119 e 121 pensati per rilanciare l’attività edilizia. Ecco i casi in cui si può usufruire dell’agevolazione e i requisiti per farne richiesta. 

Il Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri, agli articoli 119 e 121, prevede una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nei propri condomini o abitazioni. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. S sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare. 

Ecobonus

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 60.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • Interventi su edifici singoli o condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento. Il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Altri Interventi

Se, insieme agli interventi appena visti, si effettuano anche altri lavori di riqualificazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi l’acquisto delle schermature solari, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi.

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B). Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque attestare che gli interventi effettuati hanno comunque comportato il passaggio alla classe energetica superiore a quella che si ha attualmente. (ad esempio dalla C alla B). Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. A condizione che sia stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi. La detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.

Fotovoltaico

In caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro. E comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. 

La detrazione del 110% con l’ecobonus e sismabonus, anche in questo caso spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e a condizione che l’installazione dell’impianto avvenga congiuntamente a uno degli interventi agevolati con l’ecobonus.

Questa spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. In ogni caso per ottenerla, occorre cedere in favore del gestore dei servizi energetici (GSE) l’energia non auto-consumata in sito.

Colonne di ricarica per auto elettriche

Spetta la detrazione del 110% per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a patto che l’installazione sia eseguita insieme a uno degli interventi agevolati con la stessa percentuale dall’ecobonus.

Chi ha diritto all’ecobonus e sismabonus

Ecobonus e sismabonus, incentivi al fotovoltaico e per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici spettano per interventi effettuati su condomini o su abitazioni singole. L’ecobonus al 110%, in caso di intervento su abitazioni singole è limitato a quelle adibite ad abitazione principale (sono escluse le seconde case).

La spesa deve essere sostenuta da:

  • condomini
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Con ecobonus e sismabonus hai lo sconto in fattura anche per le ristrutturazioni

Se, nel 2020 e nel 2021 sostieni spese per:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici;
  • rifacimento delle facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo, su quanto bisogna pagare al fornitore fino al limite della spesa da sostenere, che recupera l’importo sottoforma di credito d’imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In alternativa, si può scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure che saranno definite dall’Agenzia delle entrate.

Come cedere la detrazione del 110% con l’ecobonus e sismabonus

Per poter cedere la detrazione e ottenere lo sconto immediato dell’ecobonus e sismabonus, bisogna richiede a un CAF il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa in via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico (ENEA). Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) deve emanare un decreto attuativo per stabilire le modalità di trasmissione dell’asseverazione e le relative modalità attuative.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale,. Direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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